L’attestazioni di conformità nel PCT é atto pubblico

Il comma 3 bis dell’articolo 16 undecies del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in vigore dal 21 agosto 2015 come introdotto dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, di conversione, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83) stabilisce che:

I soggetti di cui all’articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.”

Ciò significa che le attestazioni di conformità eseguite dall’avvocato difensore di una delle parti processuali, nel PCT, disciplinate dal d.l. 179/2012, dalla legge sulle notifiche in proprio (l. 53/1994) e dal c.p.c., sono da considerare atti pubblici anche ai sensi dell’art. 2699 c.c.
Da ciò deriva direttamente che la pubblica fede attribuita alle attestazioni può essere contestata solamente con lo strumento della querela di cui all’art. 221 c.p.c., come previsto dall’art. 2700 c.c..

L’argomento assume particolare importanza per dirimere una questione interpretativa sorta successivamente all’introduzione delle norme sulle attestazioni di conformità. Dopo l’introduzione delle norme sul PCT, molteplici sono gli interrogativi e le soluzioni proposte dagli operatori sul fatto che sia necessario o meno indicare, nelle diverse attestazioni che si vanno a depositare nel PCT, gli estremi di legge che consentono e disciplinano le attestazioni stesse. Vanno indicati tutti gli estremi di legge con leggi successive di modifica e conversione? Cosa accade se non si indicano tutti gli estremi? A quali eccezioni ci si espone?

La risposta tranciante a questa domanda è contenuta nel ricordato comma 3 bis dell’art. 16 undecies d.l. 179/2012: l’attestazione di conformità eseguita dall’avvocato-difensore, che rispetti il contenuto formale previsto dalla legge, è atto pubblico e non necessita di richiami legislativi particolari. L’omissione dei richiami legislativi non espone ad alcuna eccezione. Chi vorrà contestare la bontà dell’attestazione dovrà proporre l’unico strumento previsto a tale scopo: la querela di falso. Nessun altro strumento di contestazione potrà essere considerato ammissibile.

Proprio la qualità di pubblico ufficiale assunta da chi attesta la conformità degli atti, tuttavia, impone un certo rigore nelle forme e nei contenuti.

E’, dunque, necessario inserire nelle attestazioni
–  i requisiti previsti anche dalle norme regolamentari come l’art. 19 ter delle 
specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44 entrate in vigore il giorno  8 gennaio 2016,
– è anche buona norma, richiesta da alcuni uffici pubblici (Agenzia del Territorio) e da alcuni notai, dar atto dei presupposti che abilitano all’attestazione e, quindi, per gli avvocati, rendere noto che chi attesta è difensore di una delle parti nel procedimento avanti il Tribunale di … n. R.G. … ,
– indicare il luogo e la data dell’attestazione per la riferibilità di luogo e di tempo di cui all’art. 2699 c.c..

Verona, 8 marzo 2016

Avv. Daniele Zivelonghi

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