L’art. 147 c.p.c. del codice di procedura civile dispone che
“le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”
e secondo l’art. 16-septies del d.l. 179/2012 con rubrica – Tempo delle notificazioni con modalità telematiche –
1. La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo
Precedentemente all’introduzione di quest’ultima norma, era sorto il dubbio circa il fatto che l’art. 147 c.p.c. potesse o dovesse essere applicata anche alle notifiche eseguite via pec.
Le norme riportate non paiono dar adito a dubbi interpretativi, nonostante sopravvivano alcune speculazioni ermeneutiche contrarie.
Verona, 4 dicembre 2015