Tardività della notifica via pec. La soluzione è nella legge.

L’art. 147 c.p.c. del codice di procedura civile dispone che

le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”

e secondo l’art. 16-septies del d.l. 179/2012 con rubrica – Tempo delle notificazioni con modalità telematiche –

1. La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo

Precedentemente all’introduzione di quest’ultima norma, era sorto il dubbio circa il fatto che l’art. 147 c.p.c. potesse o dovesse essere applicata anche alle notifiche eseguite via pec.

Le norme riportate non paiono dar adito a dubbi interpretativi, nonostante sopravvivano alcune speculazioni ermeneutiche contrarie.

Verona, 4 dicembre 2015

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